anno 2015
NUOVO STATUTO
(in vigore dal 19-05-2015)
ART. 1
Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsti dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in FORLI´, via orceoli n°15, un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchistico Forlivese”, in breve “A.S.D. Circolo Scacchistico Forlivese”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento, alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3
L’Associazione si propone di:
- promuovere e sviluppare attività sportive e dilettantistiche, sia di carattere individuale che di gruppo, in discipline quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la conoscenza del gioco degli scacchi
- organizzare manifestazioni sportive, quali Tornei Scacchistici, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione,
- promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive e in particolare del gioco degli scacchi
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a strutture sportive di vario genere
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a Tornei, Campionati e manifestazioni sportive
- promuovere l’insegnamento degli scacchi nelle scuole
- indire corsi di avviamento al gioco degli scacchi, e corsi di formazione e qualificazione per l’insegnamento degli scacchi
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci..
ART.4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. La qualifica di socio viene assegnata ispirandosi a principi di uguaglianza di diritti e senza discriminazioni.
ART.5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell’associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per i soci minorenni è richiesto il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.
ART.6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promossa dall’Associazione, nel rispetto dei Regolamenti interni
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamenti e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali
- al pagamento del contributo associativo annuale La qualifica di socio non da’ alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, neanche in forma indiretta.
ART.7
La quota associativa dovrà essere determinata annualmente mediante delibera del Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, e in ogni caso non potranno essere restituite.
- L’Assemblea dei Soci
- Il consiglio direttivo costituito da: presidente, vice presidente, il segretario e il tesoriere ed eventuali consiglieri, i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla U.I.S.P. o alla F.S.I..
ART.8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento della quota sociale annuale per un periodo superiore a tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione
Le delibere assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha tempo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro dei soci, decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento oppure a seguito della delibera dell’Assemblea eventualmente convocata.
ART.9
L’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati
- quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
- erogazioni liberali degli associati e di terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- eredità, donazioni e legati
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità dell’associazione
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanza di gestione sarà reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
ART.10
L’esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ART.11
Sono organi obbligatori dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
ART.12
ASSEMBLEE
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nella sede sociale con almeno 20 giorni di anticipo, indicando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Inoltre l’avviso della convocazione viene inviata ai singoli soci mendiante e-mail con almeno 8 giorni di anticipo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purchè in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o da persona nominata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea..
ART.13
L’Assemblea ordinaria, ha luogo almeno una volta all’anno entro 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale:
- Approva il rendiconto economico e finanziario;
- Elegge il Consiglio Direttivo
- Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza secondo il presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- Approva gli eventuali regolamenti
ART.14
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce, su delibera del Consiglio Direttivo o richiesta di almeno 3/5 dei soci, per deliberare modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori. Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei ¾ dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’associazione con la delibera di almeno i ¾ degli associati. Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, e le delibere sono valide in entrambi i casi con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.
ART.15
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Il consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante e-mail, o sms, o lettera non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo:
- Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
- Redigere il rendiconto economico e finanziario
- Compilare i regolamenti interni
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale
- Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati
- Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione,
- Tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione
- Affidare, con apposita delibera, le deleghe speciali quali a titolo esemplificativo quella di Direttore Sportivo
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà del Consiglio, l’Assemblea deve procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART.16
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
ART.17
Al fine di assicurare una sostanziale trasparenza dell’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede associativa.
ART.18
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. B) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
ART.19
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
ART.20
Clausola compromissoria
Gli Associati s’impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l’Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l’Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte dell’Associato, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo di comune accordo fra i primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro o in caso di ricorso della parte soccombente, la controversia verrà devoluta all’Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta ordinaria il cui giudizio sarà inappellabile. Il Collegio Arbitrale giudicherà “ex bono ex aequo” senza formalità di procedura. Il ricorso all’Assemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.
(Il Presidente)
Fabrizio Bartoletti